INPS Messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025: nuova funzione per rinunciare alla riduzione contributiva

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L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025 con importanti novità operative per i lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti. La comunicazione riguarda la riduzione contributiva del 50 % prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce una nuova funzionalità nel portale telematico dedicato alle agevolazioni.


Riduzione contributiva 50 % per nuovi artigiani e commercianti

La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 186, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha previsto per i lavoratori che nel corso del 2025 si iscrivono per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali un sconto pari al 50 % dei contributi previdenziali dovuti per un periodo di 36 mesi. Questa agevolazione spetta anche a chi percepisce redditi d’impresa in regime forfettario.

Attraverso la Circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025, l’Istituto aveva già chiarito i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il beneficio.


Nuova funzione di “rinuncia” alla riduzione contributiva

Con il Messaggio 3922/2025, l’INPS comunica che è stata attivata una nuova funzione nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo)” che permette, a partire dal 1° gennaio 2026, di rinunciare volontariamente alla riduzione contributiva del 50 %. La funzione è accessibile direttamente all’interno della domanda già presentata.

La rinuncia, una volta esercitata, porta alla perdita del beneficio a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia stessa. Si tratta di una scelta definitiva, perché chi rinuncia non potrà più riaccedere alla riduzione contributiva in futuro.


Esempio pratico

L’INPS e le fonti specialistiche spiegano la novità anche con un esempio concreto:

  • Un artigiano apre la sua attività nel 2025 e presenta domanda per la riduzione contributiva, che viene accolta.

  • Se successivamente (ad esempio il 10 gennaio 2026) presenta una domanda di rinuncia, la riduzione resterà valida fino al mese di gennaio 2026, ma dal mese successivo, cioè da febbraio 2026, l’artigiano dovrà versare i contributi in misura piena (senza lo sconto al 50 %).

In sostanza, se la rinuncia è formalizzata dal portale a partire dal 1° gennaio 2026, il calcolo dei contributi da versare tornerà alla misura ordinarie dal mese successivo alla data di rinuncia.


Effetti della rinuncia sulla posizione contributiva

La scelta di rinunciare alla riduzione contributiva riguarda tutti i soggetti del nucleo aziendale per i quali la domanda di agevolazione era stata accolta. In altre parole, non è possibile rinunciare solo per una parte della posizione o per uno solo dei soggetti coinvolti: l’effetto riguarda l’intero nucleo aziendale interessato alla riduzione.

Le domande di riduzione per le quali sia stata già trasmessa una rinuncia entro il 31 dicembre 2025 vengono “neutralizzate”, cioè non producono effetti contributivi, in attesa della corretta contabilizzazione e dell’effetto della funzione prevista dal Messaggio n. 3922/2025.


Come utilizzare la nuova funzione sul Portale delle Agevolazioni

La funzionalità di rinuncia è disponibile direttamente nel Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC), la piattaforma online dell’INPS utilizzata per gestire domande di agevolazioni e bonus contributivi (come il 50 % per nuove iscrizioni). Accedendo all’area riservata e alla sezione dedicata alla riduzione contributiva 2025 l’utente può visualizzare la nuova opzione per rinunciare all’agevolazione.

È importante valutare con attenzione l’opzione di rinuncia, perché una volta esercitata non sarà possibile tornare indietro e riottenere il beneficio, neanche presentando una nuova domanda.


In sintesi: cosa prevede il Messaggio INPS n. 3922/2025

  1. Attivazione nuova funzione di rinuncia alla riduzione contributiva del 50 % per iscritti per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti.

  2. La rinuncia è possibile da 1° gennaio 2026 tramite il Portale delle Agevolazioni e ha effetto dal mese successivo alla presentazione.

  3. La rinuncia è definitiva e preclude il recupero della riduzione in futuro.

  4. Tutti i soggetti del nucleo aziendale coinvolti nella domanda originale saranno interessati dall’effetto della rinuncia.

  5. Le domande di rinuncia presentate entro il 31 dicembre 2025 sono considerate “neutralizzate”, cioè non producono adempimenti contributivi.


Fonti

  • INPS – Messaggio n. 3922 del 23/12/2025: Riduzione contributiva per iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e funzione di rinuncia (testo ufficiale)

  • ENASC / Patronato ENASC – Interpretazione e spiegazione della novità della rinuncia alla riduzione contributiva 50 %

  • CAF Patronato CDL – Portale delle Agevolazioni: nuove istruzioni operative e neutralizzazione delle domande di rinuncia entro il 31/12/2025

  • Dottrina per il Lavoro – Sintesi delle novità del Messaggio INPS n. 3922/2025

  • HRExpert – Esempio pratico e implicazioni della funzione di rinuncia

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