VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE SUL 730, SANZIONI RIDOTTE PER CAF E INTERMEDIARI DAL 2019

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 maggio 2019 la circolare n. 12/E contenente novità in materia, prevedendo sanzioni ridotte a partire dall’anno di imposta 2019 per CAF e intermediari; novità introdotte dal decreto n. 4/2019 e convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019.

La novità introdotta dal decretone prevede che CAF, RAF e professionisti debbano versare un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata dal contribuente e, si applicherà esclusivamente dall’assistenza fiscale presentata nel 2019 escludendo così l’applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria.

La riduzione della sanzione dovuta da RAF, CAF e intermediari fiscali nel caso di apposizione di Visto di Conformità infedele sul 730 si applica sulle voci oggetto di controllo formale.

La circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate ricorda che:

“in caso di Visto di Conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale ( RAF ) e, il solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.”

Questo significa che il professionista abilitato, il RAF e, in solido il CAF, dovranno versare un importo pari al 30% dell’imposta riscontrata in caso di controlli sul 730; la maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi saranno a carico del contribuente.

L’intermediario, fino al 2018, era tenuto invece a pagare l’intero importo con le sanzioni e gli interessi richiesto al contribuente per le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

 

NUOVE REGOLE 2019 SUL VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE MODELLO 730

Le nuove regole, così come specificato nella circolare 12/E si applicheranno solo ed esclusivamente sull’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019 – Anno d’imposta 2018–, per le violazioni commesse dopo il 30 marzo 2019, cioè dal giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 4/2019.

Sarà invece applicabile la precedente disciplina punitiva e risarcitoria nei confronti del contribuente per le violazioni commesse dal 2015 al 2018.

 

VISTO INFEDELE, DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA O COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI

Se, dopo l’invio della Dichiarazione, si riscontrano errori che abbiano comportato l’apposizione del Visto di Conformità infedele, i professionisti abilitati sono tenuti ad avvisare il contribuente e ad inviare una dichiarazione rettificativa utilizzando il modello 730 dell’anno di imposta di riferimento.

Nel caso che il contribuente si rifiuti di presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati.

Le due opzioni sono percorribili solo se non sia stata contestata l’infedeltà del Visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto n. 164 del 1999, con la quale si comunica l’esito del controllo, indicando i motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

In entrambi i casi, dichiarazione rettificativa o comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità del CAF o Professionista Abilitato si limita al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata, o per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018 alla sola sanzione che sarebbe spettata al contribuente.

Se interviene un ravvedimento operoso, tali somme sono soggette a riduzione.

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