REGIME FORFETTARIO 2019 PER LE PARTITE IVA

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La legge di Bilancio ha introdotto importanti novità in relazione al regime forfettario 2019 stabilendo requisiti e limiti.

Infatti dal 1° gennaio 2019  il forfettario, noto anche come FlatTax al 15% per le partite IVA, riguarderà i professionisti e le imprese fino a 65.000,00 € di ricavi.

Le novità partiranno dal 1° Gennaio 2019 e arriveranno a compimento nel 2020 estendendo il regime fino a 100.000,00 €.Si sono aboliti i limiti differenziati in base al codice ATECO di riferimento, ma restano i coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% dovuta.

La stessa sarà del 20% per redditi compresi tra 65.000 e 100.000,00 € esonerando gli stessi dall’obbligo della fatturazione elettronica.

 

REGIME FORFETTARIO: Regole e Requisiti

La legge di bilancio, modificando quanto previsto dalla l. n. 190 del 23.12.2014 ai commi da 54 a 89 dell’art. 1, ha dettato nuove regole tra cui la prima riguarda il limite di ricavi o compensi per accedere al sistema forfettario per le partite IVA: 65.000,00€ calcolato sull’anno d’imposta precedente.

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000,00€ non avverrà in base alla somma dei ricavi e compensi delle diverse attività esercitate.

Per accedere al regime forfettario 2019 tra i requisiti viene eliminato il limite di:

  • 000,00€ relativo a spese per lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati a collaboratori assunti per progetto;
  • 000,00€ relativo al reddito da lavoro dipendente percepito20.000 relativo al costo per beni strumentali.

 

FAT TAX AL 15%: CHI NON PUÒ ACCEDERE

La Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015.Sono esclusi dal regime forfettario 2019:

  • i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (causa ostativa presente anche in precedenza);
  • titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova causa ostativa).

La locuzione riconducibili dovrebbe riferirsi al codice ATECO, ma vi sono dei dubbi in quanto il MEF ha smentito una delle poche certezze del nuovo forfettario e sembra che non basta che le attività abbiano un diverso codice ATECO, ma sarà necessario considerare l’effettiva correlazione tra le stesse.

 

Regime forfettario 2019 e divieto di compensi dall’ex datore di lavoro

la Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto di accesso al regime forfettario per i titolari di partita IVA che percepiscono compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

La nuova disposizione non specifica che si tratti solo dei rapporti di lavoro subordinato ma sembra essere in questa direzione.

Il vincolo dei precedenti rapporti di lavoro sostituisce l’attuale limite di 30.000,00 euro previsto per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati

L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle false partite IVA che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.

La Legge di Bilancio parla di causa ostativa nel caso in cui il fatturato nei confronti del datore di lavoro sia prevalente rispetto al totale.

Ciò significa che possono accedere al forfettario anche coloro che fatturano fino a metà del volume complessivo del loro giro d’affari nei confronti del precedente datore di lavoro.

 

REGIME FORFETTARIO 5% STARTUP: ECCO REQUISITI E QUANDO SI APPLICA PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Per i soggetti che avviano una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.

La flattax del 5%  si applica quando:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).

 

Regime forfettario 2019 partite IVA: i coefficienti di redditività

Con la Legge di Bilancio 2019 sono stati confermati anche i coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.

I coefficienti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 suddivisi in base al codice ATECO sono i seguenti:

 

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75) -(85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 -02 – 03) – (05-06-07-08- 09)- (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) -(84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 – 95- 96) – (97 – 98) – (99) 67%

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