PIR 2019: I NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO CHE PUNTANO SULLE PMI

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PIR 2019, i nuovi piani individuali di risparmio che hanno l’obiettivo di dare uno slancio alle Piccole e Medie Imprese diventano operativi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio del decreto attuativo firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello per lo Sviluppo Economico.

Si tratta di strumenti di investimento che permettono l’accesso a un particolare regime fiscale agevolato, che prevede l’esenzione dalle imposte derivanti dagli strumenti finanziari detenuti e dalla tassa di successione. Per i piani individuali di risparmio, nati con la Legge di Bilancio del 2017, sono state introdotte alcune novità con la Manovra del 2019.

Il MEF ha diffuso una miniguida elaborata per orientarsi tra le nuove disposizioni, gli investimenti ammissibili e le caratteristiche delle PMI che possono accedere agli aiuti previsti.

PIR 2019, A CHI SI RIVOLGONO E COSA SONO I NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

I piani individuali di risparmio possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti in Italia ed entro i limiti di 30 mila euro, per ogni anno, e 150 mila euro totali.

Questa tipologia di strumenti di investimento nasce con un doppio obiettivo: agevolare chi intende investire i propri risparmi e sostenere le imprese italiane.

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, si pone l’accento sulle Piccole e Medie Imprese. Ma si rende più complesso il meccanismo che garantisce le agevolazioni.

Come si legge nelle schede pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 maggio, si può applicare il regime di esenzione fiscale ai rendimenti dei PIR se detenuti per almeno 5 anni e se rispettano alcune condizioni, tra queste:

  • almeno il 70% del piano deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane (o UE/SEE con stabile organizzazione in Italia);
  • di questo 70% almeno il 30% deve essere investito in società non quotate sul FTSE MIB o indici equivalenti.

Per potenziare il sostegno alle Piccole e Medie Imprese, definite dal MEF colonne portanti dell’economia italiana, dal 2019 vengono introdotti nuovi vincolioltre a quelli già esistenti:

  • i PIR devono prevedere un investimento pari almeno al 5% del 70%, ovvero il 3,5%, del piano in fondi di venture capital, definiti come OICR italiani o con sede UE che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in favore di PMI oggetto della misura;
  • e un altro 5% del 70% in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI.

PIR 2019, LE PMI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AGLI AIUTI DEI NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

A stabilire le regole per i nuovi Piani di Risparmio Individuale, PIR 2019, è il Decreto attuativo firmato il 30 aprile dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio.

Le PMI interessate dalla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 sono quelle ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, che hanno
meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euroe/o un totale di bilancio inferiore ai 43 milioni.

Ogni piccola e media impresa può ricevere fino a un importo massimo di 15 milioni di euro di risorse finanziarie a titolo di finanziamento del rischio.

Gli intermediari presso cui vengono costituiti i PIR 2019, nuovi piani individuali di risparmi, devono ricevere dalle Piccole e Medie Imprese che emettono gli strumenti finanziari una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con quanto stabilito dalle disposizioni normative, ovvero:

  • il documento deve attestare che l’impresa non ha ricevuto risorsefinanziarie a titolo di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro;
  • nel testo deve risultare che la Pmi non quotata in un mercato regolamentato, non ha operato in alcun mercato, vi opera da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale, oppure ha bisogno di un investimento iniziale per lanciare un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Allo stesso modo i fondi di venture capital sono tenuti a fornire una dichiarazione agli intermediari in cui si attesti che il fondo è in linea con i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2019.

PIR 2019, GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI NEI NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

L’articolo 2 del Decreto attuativo dei nuovi Piani Individuali di Risparmio 2019 stabilisce che sono due gli strumenti ammissibili per il calcolo della quota del 5% del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni emessi dalle Pmi e della quota del 70% dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital:

  • investimenti in equity, prevedono l’acquisizione di una quota del capitale di rischio anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
  • investimenti in quasi-equity, a caratterizzarli è il fatto che il rendimento è strettamente collegato all’andamento dell’impresa destinataria.

Come specifica il MEF, nella quota dedicata alle PMI si possono includere anche gli impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari, e anche nell’ambito di una Offerta pubblica iniziale (IPO).

Mentre per quanto riguarda i fondi per il venture capital, si può considerare l’impegno vincolante di sottoscrizione delle quote complessivamente assunto.

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