GARE D’APPALTO TELEMATICHE E ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE

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Le gare telematiche si caratterizzano rispetto alle tradizionali gare d’appalto per l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte. La firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa. Attraverso l’apposizione della firma e marcatura temporale dell’offerta, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte. In difetto dell’esatta indicazione del numero seriale di marcatura temporale, l’offerta economica del concorrente risulta affetta da un vizio radicale, non essendo la stessa neppure univocamente identificabile. In questi casi, l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici impone l’esclusione del concorrente, lì dove prevede l’impossibilità del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità essenziali dell’offerta economica e ci si trova certamente dinanzi ad un’irregolarità essenziale dell’offerta economica, poiché essa è tale da non consentire neppure di identificare l’offerta medesima. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 luglio 2020 n. 4795.

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