Disoccupazione agricola 2019

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La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito e spetta alle seguenti categorie:

  • lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa;
  • operai agricoli a tempo indeterminato;
  • piccoli coloni;
  • operai a tempo determinato;
  • piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 giornate lavorative negli elenchi nominativi agricoli;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;

La presentazione della domanda di disoccupazione agricola prevede almeno 102 giornate lavorate nei due anni precedenti.

REQUISITI

Il primo requisito è avere, appunto, 102 giornate lavorate nel biennio precedente oltre ad essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Inoltre, avere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Per raggiungere i 102 giorni di contribuzione si possono utilizzare anche i periodi figurativi relativi alla maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.

CALCOLO E IMPORTO

Il sito ufficiale dell’INPS recita:

L’indennità spetta:

  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc.;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

DOMANDA

Il lavoratore agricolo, per ottenere l’indennità, deve presentare la domanda telematicamente tramite PIN attraverso il portale dell’INPS, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2019, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Naturalmente il cittadino richiedente la prestazione ha l’obbligo di conservare i documenti cartacei in originale.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

PAGAMENTO

Il pagamento avviene in un’unica soluzione direttamente dall’INPS e gli estremi per il pagamento vengono indicati all’INPS a fine domanda con il modello SR-163 nelle seguenti modalità:

  • accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
  • bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.

L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

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